Agevolazioni per l'innovazione tecnologica Legge n. 46/82 (F.I.T.)

Ambito territoriale
Tutto il territorio nazionale
Destinatari
a)imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
b)imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c)

imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d)imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e)centri di ricerca, con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c);
f)consorzi e società consortili, a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50%. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30% per i consorzi e società consortili aventi sede nelle aree del territorio nazionale considerate depresse ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
g)altri soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della Direttiva.
Iniziative ammissibili
L'agevolazione ha come obiettivo il finanziamento delle attività di sviluppo precompetitivo, cioè alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale nelle fasi di progettazione e realizzazione di prototipi pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili predisposti per nuovi prodotti, processi o servizi o ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi da cui derivino sensibili miglioramenti delle tecniche esistenti.
L'agevolazione comprende anche i progetti che contemplino un'attività di ricerca non preponderante.
Spese ammissibili

f)

Personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività del programma;
g)Strumenti, attrezzature di nuovo acquisto, opere murarie necessarie, utilizzati per l'attività oggetto del programma;
h)Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusi l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza;
i)Spese generali imputabili all'attività del programma, da determinare anche forfetariamente;
j)Costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma;
I costi imputabili devono essere sostenuti successivamente alla data della presentazione della domanda, sono ammessi, comunque, i costi sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda purché riferibili a studi di fattibilità, limitatamente alle lettere a), b), d).

Per i nuovi centri di ricerca o per quelli soggetti ad ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione, delocalizzazione, sono ammissibili i costi, sostenuti successivamente alla data della presentazione della domanda (sono ammessi anche i costi già sostenuti nei precedenti 12 mesi se riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilità), riguardanti:
a)Progettazione e studi di fattibilità;
b)Acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per attività di sviluppo;
c)Opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo;
d)Strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto.
Contributo
a)
per la sola attività di sviluppo precompetitivo: finanziamento agevolato pari al 60% dei costi riconosciuti ammissibili integrato da un contributo alla spesa (fondo perduto) pari al valore necessario al raggiungimento del 25% in ESL (equivalente sovvenzione lorda).
b)nel caso si abbia anche attività di ricerca, che raggiunga almeno il 10% dei costi ammissibili: finanziamento agevolato del 60% dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa (fondo perduto) pari al valore necessario al raggiungimento dell' ESL corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale, pari al 50% in ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera a).
Per le ipotesi e nelle misure percentuali sotto indicate, sono concesse maggiorazioni, sotto forma di contributo alla spesa, per un ammontare che, complessivamente , non può superare, comunque, il 25% di ESL, rimanendo fermo che la somma rappresentata dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi contributi alla spesa non può, comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili:
a)
10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
b)10% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
c)5% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma , come modificato dal Trattato di Amsterdam;
d)10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attività di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale è elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purché tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 385/93, art. 107;
e)10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attività, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purché tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
ii) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o Università; Il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso idonei atti, relazioni o documenti,quali contratti, accordi e così via, il diritto alle maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
Tempi per la realizzazione degli investimenti
I programmi hanno una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 4 anni dalla presentazione della domanda. Il ministro può disporre, per una sola volta, un incremento temporale, per la realizzazione, fissato in un periodo di 12 mesi.