| Agevolazioni
per l'innovazione tecnologica Legge n. 46/82 (F.I.T.) |
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| Ambito
territoriale |
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| Tutto il territorio nazionale |
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| Destinatari |
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| a) | imprese
che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi; |
| b) | imprese
che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; |
| c) |
imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono
anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della
terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano
un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti
agricoli; |
| d) | imprese
artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; |
| e) | centri
di ricerca, con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b), c); |
| f) | consorzi
e società consortili, a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo
o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c),
d), e) sia superiore al 50%. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato
al 30% per i consorzi e società consortili aventi sede nelle aree del territorio
nazionale considerate depresse ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie; |
| g) | altri
soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della Direttiva. |
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| Iniziative
ammissibili |
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L'agevolazione ha come obiettivo
il finanziamento delle attività di sviluppo precompetitivo, cioè alla concretizzazione
dei risultati della ricerca industriale nelle fasi di progettazione e realizzazione
di prototipi pilota e dimostrativi, nonché
di prototipi non commercializzabili predisposti
per nuovi prodotti, processi o servizi o ad apportare modifiche sostanziali a
prodotti, linee di produzione e processi produttivi da cui derivino sensibili
miglioramenti delle tecniche esistenti. L'agevolazione comprende anche i progetti
che contemplino un'attività di ricerca non
preponderante. |
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| Spese
ammissibili |
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| f) |
Personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario,
adibito all'attività del programma; |
| g) | Strumenti,
attrezzature di nuovo acquisto, opere murarie necessarie, utilizzati per l'attività
oggetto del programma; |
| h) | Servizi
di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusi
l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza; |
| i) | Spese
generali imputabili all'attività del programma, da determinare anche forfetariamente; |
| j) | Costi
dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento
del programma; |
I costi
imputabili devono essere sostenuti successivamente
alla data della presentazione della domanda, sono ammessi, comunque, i costi sostenuti
nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda purché riferibili a studi
di fattibilità, limitatamente alle lettere a), b), d). Per i nuovi centri
di ricerca o per quelli soggetti ad ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,
riconversione, riattivazione, acquisizione, delocalizzazione, sono ammissibili
i costi, sostenuti successivamente alla data della presentazione della domanda
(sono ammessi anche i costi già sostenuti nei precedenti 12 mesi se riferiti alla
progettazione e agli studi di fattibilità), riguardanti: |
| a) | Progettazione
e studi di fattibilità; |
| b) | Acquisizione
delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per attività di sviluppo; |
| c) | Opere
edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo; |
| d) | Strumenti,
attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto. |
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| Contributo |
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a) | per
la sola attività di sviluppo precompetitivo:
finanziamento agevolato pari al 60% dei costi
riconosciuti ammissibili integrato da un contributo alla spesa (fondo perduto)
pari al valore necessario al raggiungimento del 25%
in ESL (equivalente sovvenzione lorda). |
| b) | nel
caso si abbia anche attività di ricerca, che
raggiunga almeno il 10% dei costi ammissibili:
finanziamento agevolato del 60% dei costi
riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa (fondo perduto)
pari al valore necessario al raggiungimento dell' ESL corrispondente alla media
ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale,
pari al 50% in ESL, e di sviluppo precompetitivo
di cui alla lettera a). |
| Per
le ipotesi e nelle misure percentuali sotto indicate, sono concesse
maggiorazioni, sotto forma di contributo alla spesa, per un ammontare
che, complessivamente , non può superare, comunque, il 25% di ESL, rimanendo fermo
che la somma rappresentata dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi
contributi alla spesa non può, comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili: |
a) | 10%
per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; |
| b) | 10%
per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come
modificato dal Trattato di Amsterdam; |
| c) | 5%
per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma ,
come modificato dal Trattato di Amsterdam; |
| d) | 10%
per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico
elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in
corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che
le attività di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni
multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione
è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante,
almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficoltà di realizzazione
in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale
è elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese
qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purché
tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al
capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo
385/93, art. 107; |
| e) | 10%
per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni: i)
lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota
di attività, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore
al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri
dell'U.E., purché tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano
rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento
di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di
Enti pubblici di ricerca o Università; Il soggetto beneficiario deve comprovare,
attraverso idonei atti, relazioni o documenti,quali contratti, accordi e così
via, il diritto alle maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la data
di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni. |
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| Tempi
per la realizzazione degli investimenti |
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| I programmi hanno una durata non
inferiore ai 18 mesi
e non superiore ai 4 anni dalla presentazione
della domanda. Il ministro può disporre, per una sola volta, un incremento temporale,
per la realizzazione, fissato in un periodo di 12 mesi. |
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