| Fondo
per le agevolazioni alla ricerca Legge n. 297/99 (F.A.R.) |
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| Ambito
territoriale |
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| Tutto il territorio nazionale |
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| Destinatari |
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| a) |
imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o
di servizi; |
| b) | imprese
che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; imprese
artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; |
| c) | centri
di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti
di cui alle precedenti lettere a), b), c); |
| d) | consorzi
e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria
superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere
a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per
consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente
depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
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| e) | i
parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo
1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994). |
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| Iniziative
ammissibili |
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| L'agevolazione ha come obiettivo
il finanziamento delle attività di ricerca industriale, intendendosi con ciò:
"la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquistare nuove conoscenze,
utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o
per consentire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti". Le agevolazioni possono anche estendersi ad attività di sviluppo precompetitivo
non preponderanti, consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività
di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti,
processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati
alla vendita o all'utilizzo. Le predette attività di sviluppo precompetitivo sono
tuttavia ammissibili, purché ritenute necessarie alla validazione dei risultati
delle attività di ricerca industriale. |
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| Spese
ammissibili |
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| a) |
Spese di personale ricercatori (tecnici ed altro personale ausiliario, adibito
all'attività di ricerca) dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa; |
| b) | Costo
strumentazione, attrezzature, terreni e fabbricati di nuovo acquisto utilizzati
per l'attività di ricerca; |
| c) | Costo
servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, inclusi l'acquisizione
dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza, ecc.; |
| d) | Spese
generali imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60%
del costo del personale; |
| e) | Altri
costi d'esercizio (es. costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi)
direttamente imputabili all'attività di ricerca; |
| I
costi imputabili devono essere
sostenuti successivamente alla data della presentazione della domanda. |
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| Contributo |
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| Le agevolazioni erogate ammontano
ad un valore del 50% ESL per le attività di ricerca industriale e al 25% ESL per
le attività di sviluppo precompetitivo.In considerazione di tali limitazioni,
gli incentivi si concretizzano in: |
| a) | costi
giustificati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale:
25%
dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 70%dei
costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. |
| b) | costi
giustificati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo:
10%
dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. |
| Per ciascuna delle tipologie di
attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori
agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sotto
elencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del
25%: |

| 10% per
progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite
all'articolo 21 del presente decreto; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente
da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme
predette; |
 | 10%
per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr.
3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del presente decreto; |
 | 5%
per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr.
3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del presente decreto; |
 | 10%
per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: |
| Per il rispetto dei limiti comunitari
sugli aiuti di Stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva determina
una corrispondente riduzione della quota di intervento concesso nella forma del
credito agevolato. |
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| Tempi
per la realizzazione degli investimenti |
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| I programmi hanno una durata non
inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 4
anni dalla presentazione della domanda. Il ministro può disporre, per
una sola volta, un incremento temporale, per la realizzazione, fissato in un periodo
di 12 mesi. |
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